Equipollenza - riconoscimento del diploma conseguiti all’estero
Con il termine equipollenza si intende l’equiparazione di un titolo di studio estero, artistico o musicale, ad un corrispondente titolo italiano; l’analisi comparata del titolo tiene conto della natura accademica, dell’istituzione straniera che ha rilasciato il titolo, della durata degli studi compiuti, dei contenuti disciplinari analitici. Tale valutazione del titolo ha lo scopo di verificare se esso corrisponde in modo dettagliato per livello e contenuti a un analogo titolo italiano tanto da poterlo definire equivalente e dandogli lo stesso “peso” giuridico definendolo “equipollente”. Sentito il parere delle competenti autorità accademiche, si emetterà il relativo Decreto di equipollenza, o l’eventuale comunicazione dei motivi ostativi all’all’accoglimento dell’istanza ex art.10 della Legge 241/90.
Possono presentare domanda coloro che posseggono la cittadinanza italiana, e con la Legge comunitaria del 25/01/2006, n. 29, art. 13, anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea.
Gli interessati devono inviare la domanda di equipollenza al Ministero dell’Università e della Ricerca –– Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica– Uff. IV – , e considerando che il lavoro si svolge in smart working, solo per mezzo posta certificata: dgsinfs@postacert.istruzione.it e contestualmente all’indirizzo Peo: stefania.moreno@miur.it - allegando quanto segue: